Nuove disposizioni INPS per le zone di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma nel 2016 e 2017, contenute in due diversi messaggi:
- Attraverso il DURC Online il responsabile unico del procedimento (RUP) verifica la regolarità contributiva delle imprese impegnate nella ricostruzione delle zone colpite dai terremoti e acquisisce dalla Cassa edile il DURC di congruità.
- Niente cartelle esattoriali e attività esecutive dell’agente della riscossione nei Comuni colpiti dai terremoti fino al 31 maggio 2018.
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DURC ricostruzione
Per quanto riguarda gli obblighi DURC delle imprese impegnate nella ricostruzione, le istruzioni sono fornite con il messaggio 5183 del 28 dicembre 2017. Innanzitutto, la responsabilità della verifica sulla regolarità contributiva è del RUP, il responsabile unico del procedimento, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza commissariale 41/2017. Per quanto riguarda la regolarità contributiva dell’impresa nel momento in cui si aggiudica il contratto, il documento di riferimento è il DURC online. Quindi, il RUP deve verificare:
- per interventi di ricostruzione pubblica, al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC online;
- per interventi di ricostruzione privata, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo,in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 189/2016, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC online.
Per quanto riguarda invece gli stati di avanzamento lavori e il termine degli stessi, il DURC online va integrato con il DURC di congruità, che viene rilasciato dalla cassa edile competente e attesta la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori.
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L’INPS sottolinea quindi la distinzione fra i due documenti necessari, il DURC online (che va sempre verificato) e il DURC di congruità (certificazione relativa alla manodopera impegnata nello specifico cantiere). Quest’ultimo documento è rilasciato dalla Cassa edile di competenza, in base ai criteri fissati sempre dall’ordinanza 41/2017.
Le modalità di rilascio del DURC di congruità saranno disciplinate da una specifica ordinanza del Commissario straordinario del Governo, che conterrà anche regole e sanzioni nei casi di inadempienza.
Attenzione: l’INPS specifica che sono superate le indicazioni precedentemente fornite con il messaggio 2174 del 25 maggio 2017, che richiedevano alle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016 l’apertura di una specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “7U”. Le imprese che hanno già provveduto a richiedere l’attivazione di tali posizioni possono quindi chiederne la cessazione.
Sospensione cartelle
Per quanto riguarda infine la proroga della sospensione delle attività di riscossione per le imprese colpite dal sisma, il messaggio 5196 del 29 dicembre specifica che i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme relative a contributi previdenziali e assistenziali e le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal primo gennaio 2017 al 31 maggio 2018. La sospensione è automatica, quindi non sono necessari adempimenti da parte dei soggetti interessati.