Con ordinanza n. 6019/2017 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di APN, ASGI e Fondazione Giulio Piccini presentato in relazione al premio alla nascita di 800 euro, contro le circolari INPS che limitavano l’accesso al beneficio escludendo alcune categorie di donne straniere.
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Più precisamente, il premio alla nascita veniva limitato alle sole titolari della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente di cui agli articoli 10 e 17 del Decreto legislativo 30 del 2007. Diversamente, la associazioni ritenevano che il pieno alla nascita dovesse essere concesso a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia.
Il Tribunale ha dato loro ragione e ha ordinato all’INPS di estendere il beneficio del premio alla nascita a tutte le donne regolarmente presenti in Italia e in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 353, della Legge 232 del 2016 che ne facciano domanda.
In realtà, le restrizioni non erano state imposte dall’INPS, che nelle proprie circolari aveva solo seguito le indicazioni scritte dal Governo: le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiedevano, per l’accesso al premio natalità, il possesso dei requisiti presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla Legge di stabilità n. 190 del 2014, escludendo così l’accesso alle straniere senza carta di soggiorno.
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Anzi, l’Istituto aveva chiesto ai Ministeri di valutare la possibilità di cambiare orientamento e fornire indicazioni per estendere la copertura.
Dopo la risposta del Tribunale, l’INPS sta predisponendo i necessari interventi sulle procedure telematiche per garantire l’accesso al premio natalità a tutte le aventi diritto.