Grazie alla proroga disposta con il DPCM 26 luglio 2017 i sostituti d’imposta hanno avuto tempo fino al 31 ottobre 2017 per la presentazione del modello 770 relativo al periodo di imposta 2016. Scaduto tale termine, per i ritardatari o gli inadempienti, scatta la possibilità di avvalersi dell’invio tardivo e del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione fiscale, beneficiando di sanzioni ridotte.
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L’invio tardivo del modello 770/2017 potrà essere effettuato entro il 29 gennaio 2018 direttamente con il sistema Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato.
Ricordiamo che il modello 770/2017 unifica i dati che fino all’anno precedente dovevano essere inviati con i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario e quindi va utilizzato dai sostituti d’imposta e dalle PA per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati ed i dati delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l’invio della dichiarazione si configura il reato di omessa dichiarazione del modello 770 di cui al comma 1-bis dell’art. 5 nel caso di imposte non versate superiore ai 50 mila euro ed in base al contenuto del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000. Se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni, ovvero nel caso specifico entro il 29 gennaio 2018, la stessa non può essere considerata omessa ed è possibile regolarizzare la posizione con l’Agenzia delle Entrate applicando il ravvedimento operoso.
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Per la mancata presentazione del modello 770 si applica una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 258 euro.
Se la dichiarazione viene presentata entro il termine previsto per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione per il mancato versamento delle ritenute certificate prevista dall’articolo 2, co. 1, D.lgs. 471/97 è dimezzata e passa quindi dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.
Il reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro, mentre il reato di omesso versamento di ritenute certificate è punito dall’articolo 10-bis con la reclusione da sei mesi a due anni, se l’ammontare dei contributi supera i 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta.