La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 581, legge n. 232 del 2016) ha riconosciuto alle fondazioni bancarie un credito di imposta, per l’anno 2017, pari al 100% dei versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le Regioni. Ora, con decreto del Ministero del Lavoro del 9 maggio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180/2017, vengono stabilite le modalità applicative del contributo.
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Il contributo copre i versamenti effettuati nel corso del 2017 su un apposito conto corrente, acceso per lo scopo dall’Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio Spa (ACRI), secondo le modalità e i termini che saranno definiti d’intesa dall’ACRI, dal Forum nazionale del terzo settore e dal Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet).
Per vedersi riconosciuto il credito d’imposta, le fondazioni dovranno trasmettere all’ACRI le delibere di impegno irrevocabile ad effettuare i versamenti entro 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3 agosto 2017). Sarà poi l’ACRI, nei venti giorni successivi, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno.
Infine l’Agenzia delle Entrate comunicherà, con provvedimento direttoriale, anche all’ACRI per conoscenza, l’ammontare del credito di imposta spettante, attribuito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili (10 milioni di euro).
Poi entro i successivi due mesi le fondazioni finanziatrici dovranno effettuare il versamento, trasmettendo contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all’ACRI che ne darà comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. L’ACRI comunicherà al Fisco anche eventuali mancati versamenti, così che le Entrate possano annullare il riconoscimento del credito d’imposta nei confronti della fondazione inadempiente.
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Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 telematico.
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