Con la Risoluzione n. 107/2017 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito quando è possibile per i contribuenti residenti in zone terremotate fruire nuovamente delle agevolazioni prima casa.
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Se l’immobile in merito al quale il contribuente ha fruito dell’agevolazione prima casa è stato, in seguito agli eventi sismici, dichiarato inagibile, egli può usufruirne nuovamente, fintanto che permane la dichiarazione di inagibilità, per acquistare un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale in quanto risulta integrato il requisito di cui alla lettera c), Nota II-bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
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Un altro importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è che tale agevolazione non viene revocata se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile preposseduto, poiché al momento del nuovo acquisto risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina agevolativa.