PA: esonero invio del Modello 770

di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Luglio 2017
Aggiornato 26 Luglio 2017 16:46

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La certificazione unica ha valore dichiarativo, le amministrazioni pubbliche che non hanno altri dati da dichiarare possono non presentare il modello 770: casi specifici.

Le amministrazioni dello Stato compilano il modello 770 con regole diverse dalle imprese private: l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti specifici con la risoluzione 95/2017. Come precisato nelle istruzioni alla compilazione, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche abbiano effettuato i versamenti esclusivamente tramite Tesoreria, non sono tenute alla compilazione dei quadri ST, SV e SX, relativi a versamenti e riepilogo crediti e compensazioni.

=> Modello 770, scadenze e regole 2017

Le amministrazioni che entro lo scorso 7 marzo hanno inviato la Certificazione Unica, non hanno effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP e non hanno altri dati da comunicare al Fisco, non sono tenute alla trasmissione del modello 770, nemmeno con il solo frontespizio, perché di fatto hanno esaurito l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta con l’invio telematico delle citate certificazioni uniche.

Se invece devono compilare altri quadri, (esempio, operazioni da dichiarare nel prospetto SY), devono obbligatoriamente presentare il modello 770.  In questo caso, se ci sono i presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi, l’Amministrazione inserirà il codice “1” nella casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” del Frontespizio del Modello 770/2017.

L’Agenzia ricorda che il Modello 770 è stato unificato, superando il doppio binario precedentemente rappresentato da Modello ordinario e Modello semplificato, mediante l’attribuzione di valenza dichiarativa alla certificazioni uniche che i sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. 

Intanto, si segnala l’annuncio del Ministero dell’imminente proroga della scadenza al 2 ottobre per i soggetti obbligati alla trasmissione.

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