Approvato con provvedimento n. 124040/2017 del direttore dell’Agenzia delle Entrate il modello IVA TR che i contribuenti titolari di partita IVA possono utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati diretta oppure tramite intermediario abilitato.
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Il nuovo modello rappresenta un aggiornamento del precedente (il modello IVA TR approvato con provvedimento del 21 marzo 2016) a fronte delle novità introdotte dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 (manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017) che tra le altre misure ha previsto anche l’obbligo, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5mila euro, di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.
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Il nuovo modello IVA TR dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017, dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (31 luglio per il II treimestre) e, in caso di compensazioni di credito IVA di importo superiore ai 5.000 euro sarà necessario apporre il visto di conformità del professionista.
Chi presenta il modello IVA Tr entro il 7 luglio 2017 potrà utilizzare il credito IVA in compensazione già per il versamento delle imposte con scadenza il 17 luglio 2017.
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