Autotrasporto, rinnovati gli sgravi 2017

di Noemi Ricci

6 Luglio 2017 10:30

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Confermate anche per il 2017 le agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori: deduzione forfettaria e credito di imposta.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ha confermato per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori, stabilendo per quest’anno gli stessi importi del 2016 per le deduzioni forfetarie dal reddito d’impresa e del credito d’imposta per i contributi versati al servizio sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile.

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Deduzione forfettaria

Questo significa che anche per quest’anno la deduzione forfetaria per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir), è di 51 euro per ogni trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il territorio comunale in cui ha sede la ditta (autotrasporto merci per conto di terzi). In caso di trasporti all’interno del Comune la deduzione è ridotta al 35%.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che:

“La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito)”.

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Credito di imposta

Confermata anche la misura relativa al recupero del contributo al SSN versato sui premi di assicurazione sugli automezzi: le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – potranno recuperare, tramite compensazione in F24, utilizzando il codice tributo “6793”, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva, a pieno carico, non inferiore a 11,5 tonnellate.

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