Per i contribuenti che presentano il modello 730 senza sostituto d’imposta la scadenza ordinaria per provvedere al versamento senza maggiorazione è quella del 30 giugno, ma con possibilità di rateizzare gli importi dovuti in un massimo di sei rate con scadenza a fine di ciascun mese.
Il versamento delle imposte sui redditi e contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017, per privati e imprese può essere effettuata fino al 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.
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Quando manca il sostituto d’imposta, il contribuente deve presentare il 730 indicando la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e barrando nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui dal modello 730 emerga un debito di imposta va invece trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello F24.
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Possono presentare il modello 730 senza un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio i contribuenti che nel 2016 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2017 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.