Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) non ha incluso nella sua applicazione all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (articolo 2, comma 6 del Dlgs 82/2005), eppure sono sempre più numerosi gli atti dell’Agenzia delle Entrate che riportano la firma digitale, per l’approvazione da parte del responsabile dell’articolazione o del direttore dell’ufficio, sui quali ora si pone la questione di legittimità.
Il CAD tra l’altro ha previsto che i documenti firmati digitalmente vengano inviati tramite PEC in un formato specifico, mentre i documenti che attualmente vengono firmati in maniera digitale dall’Agenzia delle Entrate vengono notificati in formato cartaceo. Senza contare il fatto che ai primi provvedimenti non sono stati apposti, a differenza di quanto avvenuto con gli anni più recenti, anche il codice QR e un link cui accedere, come previsto dall’articolo 23, comma 2-bis del Dlgs 82/2005 per attribuire validità all’atto.
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La corrispondenza tra i documenti originali e le copie inviate al contribuente sulle quali è stato apposto il codice possono infatti essere verificate accedendo alla pagina web corrispondente attraverso il codice QR o digitando sul link, Qui è possibile accedere ad informazioni quali data, numero di protocollo attribuiti al documento, oggetto, periodo di imposta, incaricato dall’Agenzia delle Entrate che ha apposto la propria firma digitale .
A rischio invalidità ci sono anche avvisi di accertamento e ordini di accesso alla verifica fiscale, Almeno per quanto riguarda quelli emessi fino al 1° luglio 2017, data a partire dalla quale questi provvedimenti potranno essere notificati tramite posta elettronica certificata.
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Ricordiamo che invece con il provvedimento del 2 novembre 2010 (in applicazione dell’articolo 15, comma 7 del Dl 78/2009), l’Agenzia delle Entrate aveva individuato gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati per i quali veniva autorizzata la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, come gli accertamenti delle tasse automobilistiche, delle concessioni governative o dei canoni di locazione non dichiarati, che riguardano controlli seriali e accentrati.
Per questi alti e quindi fatta salva la validità mentre per gli altri sopracitati la loro validità risulta nulla e si accettano chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.