La stagione della dichiarazione dei redditi precompilata entra nel vivo e dopo il modello 730 ora l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti anche il modello Redditi PF (ex modello UNICO).
Sul proprio profilo personale, all’interno dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate, i 10 milioni di contribuenti che presentano il modello Redditi PF possono visualizzare la propria dichiarazione dei redditi precompilata e modificarla, o integrarla, con le informazioni corrette o non presenti nel documento predisposto dal Fisco.
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Per compilare il modello Redditi PF i contribuenti possono utilizzare i due software messi a disposizione dalle Entrate:
- Redditi PF Web, l’applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF (fascicolo 1 e, in parte, fascicolo 2) senza scaricare alcun software. Opzione non disponibile per i contribuenti soggetti agli Studi di Settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello IVA;
- Redditi PF Online, il software completo da scaricare sul proprio PC per la compilazione del modello Redditi PF (fascicoli 1, 2 e 3), utilizzabile da tutti i contribuenti.
L’invio del modello Redditi PF potrà poi essere inviato telematicamente, una volta che si è sicuri di quanto dichiarato, fino al 2 ottobre 2017. Diversamente chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali, deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno 2017.
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Ricordiamo poi che per la compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni Redditi PF 2017 si applica il nuovo limite di euro 5.000 (articolo 3 del decreto legge n. 50 del 2017) oltre il quale, per poter compensare mediante F24 i crediti relativi ad IVA, imposte sui redditi e relative addizionali ed imposte sostitutive, ritenute alla fonte, IRAP, nonché i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione Redditi 2017, è obbligatorio far apporre sulla dichiarazione da cui emerge il credito stesso l’apposito visto di conformità. I titolari di partita IVA devono sempre, indipendentemente dall’importo della compensazione, utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 57/E/2017).