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Detrazioni familiari di pensionati all’estero

di Noemi Ricci

5 Maggio 2017 09:30

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I chiarimenti INPS sulla richiesta di detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all’estero: domande entro il 15 maggio.

La richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia alle pensioni di beneficiari residenti all’estero deve essere inviata ogni anno, con apposita domanda all’INPS, anche in caso di invarianza del carico familiare rispetto a quello del periodo d’imposta precedente.

Detrazioni fiscali 2017: termini e modalità

I pensionati che non effettuino tale adempimento, nonostante presentino i requisiti richiesti, non potranno fruire delle detrazioni fiscali di cui all’art 12 del TUIR (DPR 917/86). È quanto chiarisce l’INPS con il Messaggio n. 1763/2017 che fa seguito al Messaggio n. 548/2017.

=> Tasse: le detrazioni per figli a carico

L’adempimento vede coinvolti i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, tra i quali ora rientra anche il Cile a fronte della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore in Italia dal 20 dicembre 2016 (L. 03.11.2016, n. 212).

Per fruire delle detrazioni fiscali per il periodo d’imposta 2017 la domanda va presentata entro il 15 maggio all’Istituto tramite il servizio online dedicato, messo a disposizione per i soggetti dotati di PIN, per gli Istituti di Patronato e per le Strutture territoriali dell’Istituto, funzionale all’acquisizione e alla registrazione negli archivi informatici della necessaria attestazione dei requisiti previsti per il riconoscimento del beneficio.

=> Detrazioni fiscali: le istruzioni

Convenzione con il Cile

Per i pensionati residenti fiscalmente in Cile l’art. 18, comma 1, della citata Convenzione internazionale prevede che:

“1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato”, con applicazione del principio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

Questo potranno quindi, rammenta l’INPS:

“Richiedere all’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, l’esenzione dall’imposizione fiscale della prestazione in Italia, inviando alla struttura territoriale INPS competente l’apposita istanza tramite apposito modello multilingue di richiesta (mod. EP/I), disponibile alla sezione Modulistica/Convenzioni Internazionali del sito istituzionale, completo dell’attestazione della residenza fiscale estera rilasciata dall’Autorità fiscale cilena”.

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