Precisazioni relative al quadro normativo della prestazione Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura (CISOA), alla modalità di compilazione della domanda e all’implementazione flusso DMAG ai fini della compensazione della prestazione CISOA anticipata, per conto dell’INPS, dai datori di lavoro agli operai agricoli a tempo indeterminato sono state fornite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con la circolare n. 77/2017.
Destinatari della CISOA sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati, quadri e apprendisti, compresi i soci delle cooperative) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda oltre 180 giornate di effettivo lavoro.
Possono beneficiare delle integrazioni salariali agricole anche i dipendenti di coltivatori diretti, anche se questa categoria è esente dal versamento del relativo contributo.
Il Jobs Act ha apportato alcune modifiche alla disciplina della CISOA (regolamentata dalla legge 223/1991), ampliando l’applicazione della cassa integrazione anche agli apprendisti.
Per quanto riguarda la nuova modalità di compilazione della domanda CISOA, l’INPS rende noto che per consentire una puntuale determinazione della misura della prestazione, ai fini del calcolo della prestazione, risulta necessario individuare l’ultimo mese antecedente la sospensione nel quale i lavoratori interessati sono stati retribuiti. Per questo viene ora richiesto che nelle domande con periodo richiesto decorrente dal 1 aprile 2017 il datore di lavoro indichi obbligatoriamente, per ogni beneficiario, tale mese nell’apposito campo.
La circolare illustra poi i nuovi campi e le modalità di compilazione del flusso DMAG.
Per maggiori informazioni consultare la circolare INPS.