Emanato il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che apporta modifiche al modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e, di conseguenza, alle relative istruzioni per la compilazione. Non vengono invece apportate modifiche alle modalità di rilascio dell’attestazione che, lo ricordiamo, è necessaria ai fini dell’ottenimento dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
=> Guida ISEE, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
La DSU raccoglie le informazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo famigliare del richiedente. La riforma dell’ISEE del 2015 ha comportato l’utilizzo di diversi modelli di DSU da utilizzare a seconda della prestazione che si intende richiedere. Oltre al modulo base (DSU mini) che serve per la maggior parte delle prestazioni, gli altri vanno compilati esclusivamente per specifiche tipologie di prestazioni (ISEE Università, ISEE Sociosanitario, ISEE minorenni…).
L’ISEE viene poi calcolato dall’INPS utilizzando non solo le informazioni auto-dichiarate, sulle quali verranno effettuati controlli sistematici, ma anche quelle risultanti dall’Anagrafe Tributaria, dai propri archivi e da quelli dell’Agenzia delle Entrate. L’Istituto rilascia l’attestazione dell’ISEE entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU, in caso contrario, ovvero nel caso non si riceva l’ISEE entro il quindicesimo giorno lavorativo, oppure in caso di inesattezze, andrà compilato il Modulo FC.3.
=> ISEE 2017: novità e calcolo dell’Indicatore
Le novità del decreto interministeriale n.138/2017 riguardano l’equiparazione delle unioni civili al matrimonio ed eventuali variazioni della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare, tale da averne modificato la situazione reddituale complessiva. In caso di variazione della situazione lavorativa nei 18 mesi precedenti per uno o più componenti il nucleo, va richiesto l’ISEE Corrente che vada ad aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata. Per calcolare i 18 mesi bisogna prendere a riferimento, come termine iniziale, il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di presentazione della DSU ordinaria.
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