ACE, agevolazione ridotta

di Noemi Ricci

14 Aprile 2017 09:30

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Con il DEF 2017 arriva una nuova stretta alla deduzione ACE, dopo quella attuata dalla Legge di Stabilità.

Con il DEF 2017, Documento di Economia e Finanza, arriva un nuovo taglio all’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese disciplinato dall’articolo 1, comma 6 – bis, Dl 201/2011, che si aggiunge a quello operato solo pochi mesi fa dalla Legge di Stabilità 2017.

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Si tratta, lo ricordiamo, del meccanismo che prevede la possibilità per le imprese di dedurre dal reddito netto una percentuale degli utili reinvestiti o dei nuovi capitali investiti in azienda dai soci. In particolare, il rendimento nozionale dell’ACE si rileva in base a un’aliquota determinata ogni anno da apposito decreto del MEF.

Già con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016, articolo 16) aveva preso il via una prima stretta all’ACE, con la riduzione dell’aliquota del rendimento nozionale: nel 2016 l’aliquota ACE era del 4,75%, nel 2017 si passa al 2,30%.

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A questo si aggiunge la nuova restrizione imposta dal DEF di quest’anno: dal 2017 l’arco temporale di riferimento dell’incremento patrimoniale viene limitato al 31 dicembre del quinto esercizio precedente e non più, come avvenuto fino al 2016, dagli accantonamenti degli utili a riserva e dei conferimenti dei soci realizzati a partire dal 01 gennaio 2011. Questo significa che per l’ACE 2017 non devono essere presi in considerazione gli incrementi avvenuti nel 2011 e nel 2012.

Viene inoltre disposto un taglio all’ACE delle società di persone, stando ai chiarimenti sull’ACE forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/E/2017 di risposta ai quesiti posti dai CAF:

“La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) che riducono l’entità dell’agevolazione ed operano una razionalizzazione del sistema al fine di adeguare l’incentivo al mutato assetto delle condizioni di mercato In particolare, per effetto del nuovo comma 6 – bis dell’art. 1 del D. L. n. 201/2011, è previsto che “Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.

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La norma, quindi, decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Si tratta di una previsione che interessa la generalità delle imprese (anche non aventi legami di gruppo), con la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione; ciò poiché l’investimento mobiliare rientra tra le attività “tipiche” esercitate dalle stesse”.