Condono fiscale per liti pendenti

di Noemi Ricci

13 Aprile 2017 10:30

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Dopo rottamazione cartelle e voluntary disclosure bis arriva la sanatoria delle liti fiscali pendenti: come funziona il mini-condono, con adesione entro settembre.

Dopo voluntary bis e rottamazione cartelle esattoriali (Equitalia e non solo), arriva la sanatoria fiscale per liti pendenti in ogni grado di giudizio o per atti impugnati davanti a Commissioni Tributarie e Corte di Cassazione. Potranno essere rottamati gli atti con ricorso contro le Entrate, depositato presso la CTP entro dicembre 2016 e non ancora definitivo. Ai fini della determinazione degli importi da pagare, la definizione agevolata delle controversie tributarie terrà conto del solo atto impositivo, senza considerare l’esito di eventuali sentenze di primo e secondo grado. Questo vuol dire rinunciare a potenziali sentenze favorevoli, con la contropartita di sveltire i tempi del contenzioso pendente e non “rischiare” costi accessori.

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Costi

Chi rottamerà le liti fiscali pendenti potrà beneficiare, al pari di quanto avviene con le cartelle di pagamento, di sconti su sanzioni e interessi di mora, pagando solo le imposte dovute ed eventuali interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’accertamento. La definizione di liti pendenti per sole sanzioni non dovrebbe comportare alcun costo.

  • Per interessi di mora o sanzioni non collegate a tributi si paga il 40% degli importi;
  • Per more e sanzioni collegate a tributi, rottamazione a costo zero.

Pagamento

Mutuando il meccanismo della rottamazione, sarà possibile anche il pagamento in tre rate (se il debito supera i 2mila euro), da versare entro il 30 settembre 2017 (40%), entro fine novembre 2017 (40%), entro il 30 giugno 2018 (20%).

Adesioni

In base alle anticipazioni della manovra bis approvata in CdM l’11 aprile, il termine ultimo per l’adesione alla rottamazione delle liti fiscali pendenti dovrebbe essere il 30 settembre prossimo. Al capitolo “Disposizioni in materia di giustizia tributaria”, il paragrafo “Definizione agevolata delle controversie tributarie” riporta:

Si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).

La misura favorirà anche una certa equità tra coloro che hanno potuto usufruire della rottamazione delle cartelle e quelli che invece ne sono rimasti esclusi. L’obiettivo è comunque smaltire i contenziosi “in coda” (il 50% delle cause civili sono per controversie fiscali), smaltendo il grosso delle 470mila cause pendenti, delle quali 230mila avviate nel 2016.

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Quello del sovraccarico delle Commissioni e della Corte di Cassazione è un problema che affligge l’Italia da troppo tempo, la sanatoria delle liti fiscali non potrà quindi risolvere il problema, limitandosi a fungere da soluzione provvisoria alla quale dovrà fare necessariamente seguito una riforma della giurisdizione tributaria.