L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale, ha comunicato i nuovi interessi di mora che si applicano alle cartelle di pagamento,che scendono ancora: il nuovo tasso per chi paga in ritardo è del 3,50%. I nuovi interessi ridotti per le cartelle esattoriali si applicheranno alle somme versate in ritardo dal 15 maggio 2017, a seguito della notifica di una cartella di pagamento.
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Si tratta degli interessi di mora che si applicano ai pagamenti, relativi a cartelle esattoriali notificate ai contribuenti, nel caso in cui non si provveda al versamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica.
Ricordiamo che l’art. 30, D.P.R. n. 602/1973 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
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Tale tasso di interessi viene annualmente determinato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia: nel 2016 era stato stabilito nella misura del 4,13% annuo (nel 2015 era del 4,88%), mentre quest’anno si scende al 3,50%.