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Forza Aziendale, tutti in UniEmens

di Noemi Ricci

13 Marzo 2017 09:30

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Le istruzioni INPS sulla compilazione del modello UniEmens con riferimento ai lavoratori che vanno inseriti nell’elemento obbligatorio Forza Aziendale.

Con il Messaggio n. 1092/2017 l’INPS ha fornito istruzioni e chiarimenti in merito alla compilazione del modello UniEmens con particolare attenzione all’elemento obbligatorio Forza Aziendale. In primo luogo viene chiarito che nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. Non vanno invece indicati i lavoratori autonomi.

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Lavoratori autonomi

Un richiamo particolare deve essere fatto al caso del settori dello sport e dello spettacolo nei quali, per previsione legislativa e prassi costante, il lavoro autonomo è considerato al pari del lavoratore subordinato, come ricordato anche dalla Circolare INPS n. 154/2014, con particolare riferimento al calcolo dei contributi previdenziali. Tale uniformità di trattamento non può essere tuttavia estesa alla procedura di computo della media occupazionale nell’organizzazione aziendale che far riferimento esclusivamente ai soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato (2094 c.c.).

Nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> non vanno quindi indicati i lavoratori con le seguenti qualifiche:

Qualifica1 Descrizione
S Lavoratore autonomo dello spettacolo
U Lavoratore autonomo sportivo professionista

Con riferimento al settore marittimo non vanno indicati nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> l’armatore ed il proprietario-armatore imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, denunciati con <Tipo contribuzione> 73 (Circolare INPS n. 56/1988), che vanno invece indicati nell’elemento obbligatorio <NumLavoratori> che indica il numero lavoratori occupati.

Lavoratori intermittenti

Per i lavoratori intermittenti l’INPS ha fornito indicazioni specifiche per la compilazione delle denunce mensili con la Circolare INPS n. 17/2006 e ora ricorda che l’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede espresse modalità di computo:

“Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente sia computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre”.

Dunque, chiarisce l’INPS, non vanno considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità. Le disposizioni si applicano con riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia UNIEMENS.

Percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito

Tra i lavoratori che non vanno considerati per la compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> vi sono anche i soggetti percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito – riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo – erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015. Gli stessi soggetti non devono essere indicati nemmeno nell’elemento obbligatorio <NumLavoratori> riferito al numero lavoratori occupati.

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