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Busta paga pesante: istruzioni INPS

di Noemi Ricci

Pubblicato 22 Febbraio 2017
Aggiornato 23 Febbraio 2017 10:21

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Busta paga pesante: istruzioni INPS per la presentazione delle istanze di richiesta di sospensione delle ritenute IRPEF.

Con il Messaggio n. 767/2017 l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta della sospensione delle ritenute alla fonte che può essere presentata dalle popolazioni delle zone colpite dai sismi del Centro Italia. Si tratta della cosiddetta busta paga pesante, risultante dalla sospensione delle ritenute IRPEF disposta a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 con il Decreto legg n.189/2016 contenente disposizioni in tema di “Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi”, convertito nella legge n. 229/2016 e modificato dal decreto legge n. 8/2017.

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La misura riguarda tutti i lavoratori residenti nei Comuni coinvolti dalle calamità, indipendentemente dalla residenza fiscale del sostituto d’imposta, e viene concessa su richiesta degli interessati – dunque non in maniera automatica – dietro apposita istanza nella quale si dichiari di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 dell’art. 1 del predetto Decreto Legge n. 189/2016;
  • di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 2 del predetto Decreto Legge n. 189/2016;
  • di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l’ inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’azienda.

Nel caso in cui il lavoratore lo richieda, i sostituti di imposta non devono operare le ritenute alla fonte operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/ 1973 a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017.

Non sono previsti rimborsi per quanto già versato, ma nel Messaggio INPS si legge:

“Al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso”.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi: le somme saranno prelevate in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro il 16 dicembre 2017. Nelle ipotesi di incapienze resta fermo l’obbligo dei sostituiti di versare i residui debiti d’imposta direttamente all’Agenzia delle Entrate.

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L’Istituto informa di star predisponendo una procedura telematica per l’acquisizione delle domande di sospensione per le tre tipologie di prestazioni interessate per le quali l’INPS svolge il ruolo di sostituto di imposta:

  • pensioni o assegni ad esse equiparate di cui all’art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • prestazioni a sostegno del reddito;
  • retribuzioni.

Nel frattempo è possibile presentare istanza all’INPS utilizzando il modello allegato al Messaggio dell’Istituto, da inoltrare alle Strutture INPS territorialmente competenti.

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