Le rate che i liberi professionisti devono pagare per la ricongiunzione contributi non sono gravate da interessi, almeno non per le domande di ricongiunzione onerosa presentate nel 2017. Le tabelle con i coefficienti da applicare quest’anno sono state pubblicate dall’INPS, con la circolare 30/2017. La legge 45/1990 (articolo 2, comma 3), prevede che all’onere di ricongiunzione si applichi la maggiorazione di un interesse annuo calcolato in base all’inflazione ma, poiché il tasso di variazione dell’indice dei prezzi al consumo 2016 è stato pari a -0,1%, di conseguenza non si applicherà alcuna maggiorazione.
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La ricongiunzione prevede che i contributi versati in più gestioni previdenziali (es.. INPS e cassa professionale privata) confluiscano in un unico ente, quello che alla fine erogherà la pensione. Contrariamente a totalizzazione e cumulo che sono gratuiti, la ricongiunzione è onerosa. Le tabelle allegate alla circolare INPS contengono i coefficienti per calcolare le rate o il debito residuo.
Nel caso di pagamento a rate gli importi si determinano moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il relativo coefficiente (riportato nella tabella I/2017 allegata alla circolare) in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento. Se i pagamenti a rate vengono sospesi prima dell’estinzione del debito, bisogna versare la parte mancante, ovvero il debito residuo, in un’unica soluzione.
La tabella II/2017 contiene i coefficienti per il calcolo: bisogna applicare quello segnato in corrispondenza del numero di rate ancora da pagare. La somma da versare si ottiene applicando il coefficente alla differenza fra l’importo totale e le rate già pagate.