Eventuali variazioni al reddito dominicale (articolo 29 del Tuir) dei terreni posseduti, intervenute nel corso del 2016 per effetto di una modifica alla coltura praticata sul terreno rispetto a quella risultante in catasto, o perché è avvenuta una riduzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore, devono essere comunicate per legge all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2017.
=> Catasto terreni, aggiornamento in G.U
Tale adempimento nel caso in cui si sia fatto ricorso a contributi agricoli erogati da parte di Organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria al quale, contestualmente alla presentazione della richiesta di agevolazione, si sia presentata anche la documentazione relativa al cambio di coltura. In questo caso sarà l’Agenzia delle Entrate stessa a reperire le informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali accedendo agli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.
Chi invece deve denunciare alle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nel 2016 può trasmettere la dichiarazione in modalità telematica tramite il software Docte 2, o cartacea recandosi presso l’ufficio territorialmente competente, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e allegando la dimostrazione grafica del frazionamento, se queste riguardano porzioni di particelle.
La sanzione amministrativa prevista in caso di omessa denuncia in caso di variazioni che hanno causato un aumento dei redditi dominicale e agrario dei terreni va dai 250 ai 2.000 euro.