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Casa: Bonus IVA, ultima corsa

di Noemi Ricci

Pubblicato 19 Gennaio 2017
Aggiornato 9 Marzo 2018 18:36

Nessuna proroga per il Bonus IVA nel 2017, la detrazione fiscale trova posto solo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016: istruzioni.

Termina nell’anno di imposta 2016 (dichiarazione dei redditi 2017) la possibilità di portare in detrazione il Bonus IVA (Legge 208/2015, art.1 comma 56) per l’acquisto di un immobile dal costruttore. Al momento infatti il Governo non ha previsto alcuna proroga per questo incentivo, che era attesa con la Legge di Stabilità 2017. L’ultima speranza è riposta in un atto di indirizzo del Senato che chiede al Governo di prorogare l’incentivo nel 2017.

Principio di cassa

Per ora, dunque, possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2017 il 50% dell’IVA pagata sull’immobile acquistato da imprese costruttrici solo coloro che abbiano sostenuto tale spesa nel corso del 2016, secondo il principio di cassa per il quale è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016. Questo significa che l’agevolazione non può essere richiesta sugli acconti versati nel 2015 per un acquisto rogitato nel 2016, né per quelli versati nel 2016 se il rogito avviene nel 2017. La detrazione, come per gli altri bonus in edilizia, spetta in 10 rate annuali di pari importo.

=> Bonus Casa 2017: agevolazioni senza proroga

Requisiti

Tra i vincoli per accedere all’agevolazione il fatto che si tratti di abitazioni di tipo residenziale di classe energetica A o B. Il Bonus spetta anche sull’IVA pagata al costruttore per le pertinenze acquistate contestualmente all’immobile a patto che nell’atto sia evidenziato il carattere pertinenziale.

Per ottenere il Bonus IVA non viene inoltre richiesta la peculiarità di abitazione principale e l’agevolazione spetta anche se l’immobile venduto dall’impresa costruttrice era stato dato precedentemente in locazione. Il soggetto cedente può essere un’impresa costruttrice o un’impresa ristrutturatrice ex art.3, c.1, lett c), d) e f) del DPR 380/2001.

Nelle circolari emesse dall’Agenzia delle Entrate in merito al Bonus IVA viene chiarito:

“La cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può essere assoggettata all’IVA anche dopo i cinque anni dalla fine dei lavori, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione. In presenza di quest’ultima condizione, la detrazione IRPEF, introdotta dalla norma agevolativa, può essere riconosciuta indipendentemente dalla data di fine lavori, posto che, al riguardo, il comma 56 in commento non indica alcun termine finale”.

Bonus ristrutturazioni

Il Bonus IVA non è cumulabile con le detrazioni IRPEF al 50% per le ristrutturazioni edilizie intervenute sullo stesso immobile dunque, in caso di interventi di recupero edilizio per ottenere l’agevolazione il contribuente dovrà scorporare l’IVA oggetto di altra agevolazione dalla base imponibile.

=> Bonus Edilizia nella Legge di Stabilità

Dichiarazione dei redditi

Nel modello 730/2017 il Bonus IVA va riportato al rigo E59, indicando in colonna 1 il numero della rata (n.1 per l’anno 2016) e in colonna 2 l’importo totale dell’IVA corrisposta.

Documentazione

Tra i documenti da conservare, richiesti dal Fisco in caso di controlli fiscali:

  • copia dell’atto di compravendita nel quale va indicato che l’immobile è di tipologia residenziale;
  • fattura rilasciata dall’impresa;
  • attestato di prestazione energetica – categoria A o B.