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Sgravi INPS per aziende edili, la procedura

di Noemi Ricci

2 Settembre 2016 10:30

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Procedura e dettagli per la richiesta all'INPS da parte delle imprese edili della riduzione contributiva 2016.

Il 1° settembre 2016 ha preso il via per le aziende del settore dell’edilizia la possibilità fruire della riduzione contributiva nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%, come disposto dal decreto legge n. 244/1995, non essendo pervenuto entro il 31 luglio il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze volto a confermare o rideterminare la misura dello sgravio contributivo nel settore dell’edilizia. Nel Messaggio n. 3358/2016, l’INPS tuttavia precisa:

“Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2016 o modificarne la misura rispetto all’anno 2015, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito”.

=> Edilizia: riduzione contributiva 2016

Aziende beneficiarie

Nel proprio Messaggio l’Istituto ha ricordato che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Sono invece escluse le attività edili che curano le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili (codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308), non costituendo attività edili in senso stretto.

Procedura

Le istanze finalizzate di richiesta di accesso alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia 2016 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. I controlli formali verranno effettuati dai sistemi informativi centrali entro il giorno successivo all’inoltro dell’istanza, attribuendo un esito positivo o negativo.

In caso di esito positivo, al datore di lavoro verrà attribuito il codice di autorizzazione “7N” valido fino a dicembre 2016, a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza.

In caso di matricole sospese o cessate è possibile effettuare la richiesta di accesso al beneficio avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, utilizzando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio. In questo caso il codice di autorizzazione “7N” sarà attribuito con riferimento all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

UNIEMENS

L’INPS rende noto che i datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità:

  • il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
  • il recupero degli arretrati dovrà essere esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

In caso di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero e dovranno valorizzare l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

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