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Equitalia: nuova chance di rateazione

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 29 Agosto 2016
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:54

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Pagamenti a rate dei debiti fiscali: Equitalia comunica la possibilità di riammettere i decaduti senza pagare integralmente le rate scadute: i dettagli.

Equitalia rende nota un’interessante opportunità per i decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016: possibile chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

Nuova rateazione

È quanto prevede un emendamento al decreto Enti Locali (Dl 113/2016 convertito in Legge 160 del 7/08/2016 e pubblicato in GU il 20/08/2016), secondo il quale il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione concessa in data antecedente o successiva a quella dell’entrata in vigore alla precedente rateizzazione del 29 settembre 2015 può accedere ad una nuova rateazione fino a un massimo di 72 rate, elevabili nei casi previsti.

=> Rateazione Equitalia: guida completa

Una seconda chance che si stima riguardi oltre 88 mila contribuenti, per un totale di 3,7 miliardi di euro di potenziali entrate per le Casse dello Stato. Sul sito dell’Ente di riscossione si legge:

“La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza”.

Soglia di importo del debito

Tra le novità del Decreto Enti Locali anche l’innalzamento della soglia di importo del debito, da 50mila a 60mila euro, per poter richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche online), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Da precisare però che concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.

Richiesta di riammissione

Per essere ammessi al beneficio è necessario che la richiesta di riammissione sia presentata entro e non oltre il 20 ottobre 2016, termine improrogabile. Da precisare che fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito. Il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

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Una volta aderito al piano di rateazione sarà nuovamente possibile richiedere anche il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il certificato di regolarità fiscale all’Agenzia delle entrate per partecipare a gare e appalti.

Cosa cambia dal 20 ottobre 2016

A partire dal 20 ottobre 2016, invece, il contribuente decaduto potrà ancora essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, a condizione però che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Modulo Equitalia

Il modulo per richiedere la riammissione alla rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello che sul sito Equitalia: