Conto alla rovescia per chi non possiede più il televisore e vuole chiedere l’esenzione dal Canone RAI inviando apposito modulo (quadro A): dopo la scadenza del 30 maggio per l’esonero annuale, l’ultima finestra utile si chiude il 30 giugno e permettere di ottenere lo stop all’addebito nel secondo semestre 2016, pagando solo per i primi sei mesi dell’anno in un unica soluzione (importo fisso: 51,03 euro)
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Nel 2017, per ottenere una nuova esenzione dal Canone RAI, il contribuente deve ripresentare una nuova domanda a gennaio: la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo va infatti rinnovata ogni anno.
Nel caso in cui si presenti la domanda per addebito del canone su altro membro della famiglia (con relativo pagamento) non ci sono scadenze e la autodichiarazione si può presentare in qualsiasi momento, automaticamente valida per l’intero anno.
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Chi effettua l’adempimento per via telematica (utilizzando l’apposito servizio online dell’Agenzia, con le credenziali Entratel o Fisconline) riceve la bolletta di luglio già aggiornata. Chi sceglie l’invio per posta (plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino) non riuscirà ad ottenere l’esenzione in tempo: a luglio gli saranno addebita le prime sei rate (60 euro, cifra più alta del dovuto per chi ha esenzione secondo semestre) ed eventualmente anche la settima se la fattura viene emessa in agosto.
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Il contribuente rischia dunque di versare un canone più alto e il rimborso della somma in eccesso verrà restituita dall’Agenzia delle Entrate solo dietro presentazione di specifica istanza.