Aziende e professionisti possono applicare deduzioni IRPEF e IRES sulla TASI, a differenza dell’IMU su cui si applica solo l’agevolazione al 20% relativa ai beni strumentali d’impresa: vediamo tutte le regole sulla deducibilità per le imprese, le quali pagano applicando in acconto le aliquote 2015 in attesa che i Comuni deliberino (c’è tempo fino al 14 ottobre) per l’anno in corso, ma ricorrendo alle nuove esenzioni IMU sugli imbullonati (variazione catastale entro il 15 giugno) e per i terreni agricoli.
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Imprese e professionisti deducono interamente la TASI (non sugli immobili patrimonio) ai fini IRPEF e IRES, mentre l’IMU è indeducibile ad eccezione degli immobili strumentali (20%). Più nel dettaglio:
- TASI: interamente deducibile da reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, anche per immobili merce (destinati dall’impresa costruttrice alla vendita) ma non sui beni patrimonio (abitazioni o terreni, non utilizzati per l’attività);
- TASI autonomi e imprese per uso promiscuo: deduzione IRPEF e IRES al 50%;
- IMU: deducibilità al 20% da reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Per i soggetti IRES significa uno sconto del 5,5% sull’aliquota (che è al 27,5%), per i soggetti IRPEF il beneficio dipende dall’aliquota applicata.
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Tutte le regole di deduzione IRES e IRPEF si applicano anche per determinare la base imponibile IRAP per ditte individuali, snc, sas. Chi applica la base imponibile dei soggetti IRES, deduce la TASI nell’anno di competenza.