Per evitare l’addebito del canone RAI nella bolletta elettrica, la scadenza “standard” per l’invio della dichiarazione sostitutiva – da parte dei titolari di utenze elettriche che non possiedono un apparecchio televisivo – è il 16 maggio: cosa succede ai ritardatari? La comunicazione di non detenzione ha effetti diversi a seconda della data di presentazione:
- se presentata entro lunedì 16 maggio avrà effetto per l’intero 2016;
- se inviata entro il 30 giugno sarà valida per il secondo semestre dell’anno.
=> Canone RAI, chi non deve inviare la dichiarazione
Anche dopo la scadenza del 16 maggio, dunque, nel modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate e reperibile sul sito istituzionale – “Dichiarazione sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” – è ancora possibile dichiarare il mancato possesso di apparecchio per il quale è dovuto il canone RAI da parte di ciascun componente della famiglia anagrafica.
Il modello va inviato sempre telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entrate.
=> Esenzione canone RAI via PEC con firma digitale
In alternativa è possibile spedire il modello in formato cartaceo in plico raccomandato senza busta, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.