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Pignoramenti Equitalia ai clienti dei morosi

di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Aprile 2016
Aggiornato 9 Aprile 2018 10:13

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Equitalia può rivolgersi ai clienti dei debitori morosi per ottenere i pagamenti: procedure del pignoramento presso terzi, scadenze, limiti e il caso di stipendio e pensione.

Fra le procedure esecutive di Equitalia nei confronti dei debitori morosi esiste il pignoramento presso terzi, che consiste nel chiedere a un altro debitore le somme dovute all’agente della riscossione. In pratica, Equitalia emette un atto di pignoramento verso la terza parte, e contemporaneamente una comunicazione al proprio debitore moroso. Questa procedura ha paletti precisi.

=> Guida Equitalia: procedure cautelari ed esecutive

Innanzitutto, si tratta di una procedura di riscossione coattiva, avviata in seguito al mancato pagamento cartelle:

  • dopo 60 giorni dalla notifica della cartella e non oltre un anno;
  • entro 90 giorni dalla notifica dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora.

In ogni caso, il pignoramento presso terzi deve essere effettuato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell’accertamento definitivo. Se la procedura viene avviata dopo un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta da intimazione di pagamento nei confronti del debitore: in mancanza di questa comunicazione, la procedura di pignoramento presso terzi è illegittima.

=> Equitalia: la nuova cartella esattoriale

La terza parte che riceve l’avviso da Equitalia ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento delle somme. Se si tratta di un credito non ancora maturato, si paga alla scadenza. Equitalia può rivolgersi, per esempio, a un datore di lavoro, al titolare di un contratto di affitto o anche procedere a un pignoramento presso il conto corrente. Può cercare le informazioni presso le banche dati dell’anagrafe tributaria. Non può, invece, consultare gli elenchi dei clienti e fornitori.

Nel caso di pignoramento sul conto corrente, non si possono toccare l’ultimo stipendio o rateo pensione. Su stipendi e pensioni, ci sono una serie di limiti:

  • fino a 2mila 500 euro: la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2mila 500 e 5mila euro: la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5mila euro: la quota pignorabile è un quinto.