Con a Risoluzione n. 11/E/”016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 ed F24 EP delle somme dovute a seguito dei controlli fiscali automatici effettuati sulle dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Oltre ad istituire i nuovi codici tributo, con a stessa Risoluzione l’Agenzia ha anche rideterminato i codici tributo 962A, 963A e 964A.
=> F24: modello 2016, istruzioni per l’uso
Auotoliquidazione di una quota
Entrando nel dettaglio, i nuovi codici tributo per l’autoliquidazione di una sola quota dell’importo complessivamente richiesto a seguito dei controlli fiscali automatici del Fisco sulle dichiarazioni dei redditi sono:
- “997b”– art. 36-bis d.p.r. 600/73. recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. imposta 1655 – 165e;
- “998b”– art. 36-bis d.p.r. 600/73. recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. interessi;
- “999b”– art. 36-bis d.p.r. 600/73. recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. sanzioni;
Nel modello F24 tali codici istituiti devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione.
=> Compilare Modello F24: le istruzioni
Nel modello F24 EP:
- i codici tributo vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- il campo “sezione” va valorizzato con “Erario” (valore F);
- il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” vanno valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Codici tributo rideterminati
I codici tributo ridenominati sono:
- “962A” denominato “art. 36-bis d.p.r. 600/73. imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – opzione affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato – imposta”;
- “963A” denominato “art. 36-bis d.p.r. 600/73. Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – opzione affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato – interessi”;
- “964A” denominato “art. 36-bis d.p.r. 600/73. imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (tuir) – opzione affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato – sanzioni”.