A partire dal 2016 il canone RAI debutta in bolletta elettrica, ma cosa accade se non si è titolari di alcuna utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, pur possedendo uno dei dispositivi che implicano il versamento dell’imposta?
UPDATE: L’Agenzia delle Entrate sembrava in un primo momento aver fissato a scadenza al 1° febbraio 2016, poi però ha ritirato l’adempimento. Ad evidenziare la svista dell’Agenzia è stata l’Unione Nazionale Consumatori (UNC):
“Era evidente che, in caso di sovrattasse, sarebbero scattate possibili azioni legali a tutela dei consumatori, male informati prima dal legislatore e poi dall’Agenzia delle Entrate stessa. Per non parlare della RAI, che ha informato milioni di consumatori fidandosi di quanto riportato nel comunicato congiunto con l’Agenzia delle Entrate», ha commentato Massimiliano Dona, Segretario Generale dell’UNC.
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L’Agenzia delle Entrate aveva chiesto il versamento del canone RAI (annuale, trimestrale o semestrale) da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione:
- con apposito bollettino postale c/c 3103, presso le Agenzie Postali;
- oppure presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (tabaccherie);
- oppure tramite Bancomat;
- oppure tramite carta di credito utilizzando servizi via internet.
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Ricordiamo che per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, la riforma del canone RAI prevede un pagamento in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.