Il Bonus Alberghi introdotto dalla legge sul Turismo 83/2014 è utilizzabile solo in compensazione, attraverso il modello F24 online: una specifica Risoluzione delle Entrate ne istituirà i codici tributo. Le precisazioni sono contenute nel provvedimento del 14 gennaio “Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 10 del decreto legge 83/2014″.
=> Bonus alberghi, Guida al tax credit strutture ricettive
Il credito d’imposta del 30% è riservato alle spese sostenute nel triennio 2014-2016 per la ristrutturazione di alberghi già esistenti alla data del primo gennaio 2012, concesso fino a un massimo di 200mila euro per ciascuna impresa. Di fatto, però, in assenza del provvedimento le strutture ricettive che avevano già presentato domanda nell’ottobre 2014 (in via telematica tramite il portale del Ministero del Turismo) non hanno ancora potuto utilizzare il beneficio fiscale.
Procedura
L’Agenzia delle Entrate specifica che, in applicazione della norma, il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e soltanto utilizzando il canale telematico, dunque bisogna attendere la risoluzione contenente i codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello di versamento: il mancato rispetto di queste modalità comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.
Verifiche
Prevista una specifica procedura per verificare l’effettiva spettanza del bonus: il Ministero del Turismo trasmette all’Amministrazione Finanziaria l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo concesso a ciascuna. Nel caso in cui ci siano variazioni su elenchi già trasmessi o motivi di revoca del credito d’imposta, il Ministero lo comunica entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il modello F24 può essere presentato dal contribuente a partire dal terzo giorno lavorativo dalla comunicazione.
Ricevuto il versamento tramite modello F24, il Fisco effettua controlli automatizzati: se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore al credito residuo spettante, o se l’impresa non rientra fra quelle ammesse al bonus, il relativo F24 viene scartato (il contribuente riceve apposita comunicazione in via telematica).
Credito
Ricordiamo che l’agevolazione spetta solo ad alberghi e strutture ricettive con codice ATECO 55.1 e 55.2, mentre sono escluse tutte le altre strutture turistiche: ostelli della gioventù (55.20.2), rifugi di montagna (55.20.3), colonie marine e montane (55.20.4), tutte le voci del codice ATECO 55.20.51 ad eccezione dei residence, attività di alloggio connesse ad aziende agricole (55.20.52), campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza, bed & breakfast, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze.