Dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, c’è ancora tempo fino al 29 dicembre per sfruttare il nuovo ravvedimento operoso. A ricordare che in caso errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione è ancora possibile usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso (legge n. 190/2014), già oggetto della circolare 23/E/2015, è la stessa Agenzia delle Entrate.
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Dichiarazione integrativa o tardiva?
In primo luogo bisogna distinguere tra dichiarazione integrativa e tardiva: la prima presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata, la seconda un’omessa presentazione.
Dichiarazione presentata
Nel caso i cui la dichiarazione dei redditi sia stata presentata, ma ci si accorga di aver commesso errori od omissioni, si applicano i nuovi principi introdotti nell’ordinamento con la riformulazione dell’istituto del ravvedimento operoso secondo i quali la rettifica del contenuto della dichiarazione dei redditi deve essere distinta dall’ipotesi in cui questa venga presentata in ritardo.
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Dunque il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà:
- presentare una dichiarazione integrativa corretta entro 90 giorni, versando la corrispondente sanzione pari ad 1/9 del minimo, quindi pari a 28 euro a fronte della sanzione in misura fissa di 258 euro prevista per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono, ai sensi della lettera a)-bis), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria;
- versare la differenza in caso di versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore. In questo caso vanno versati anche gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla scadenza del versamento originario, e la sanzione per omesso versamento pari al 30%, ridotta secondo le misure previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Dichiarazione non presentata
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto è possibile provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, avvalendosi del ravvedimento operoso. Superato tale termine la dichiarazione si considera omessa. In questo caso il contribuente deve:
- presentare la dichiarazione tardiva, versando la sanzione prevista in caso di presentazione tardiva, pari a 25 euro (un decimo di 258 euro);
- pagare il tributo eventualmente omesso ed i relativi interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario, e la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
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Dichiarazione infedele
In caso di presentazione di dichiarazione infedele, il ravvedimento dovrà effettuarsi commisurando l’ammontare della sanzione all’infedeltà dichiarativa.