Con il decreto n. 22763/2015 previsto dal testo unico sugli ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015), il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia hanno dato il via libera alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) anche per i call center che hanno stabilizzato collaboratori a progetto.
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Aziende coinvolte
Si tratta di un trattamento particolare di sostegno al reddito destinato ai lavoratori di aziende:
- con più di 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda;
- con unità produttive in diverse Regioni o Province Autonome;
- che abbiano attuato entro il 31 dicembre 2013 le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto ancora in forza alla data di pubblicazione del suddetto decreto.
Crisi aziendale
L’indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione a decorrere dal 1° gennaio 2016 dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento nel quale siano indicati gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
Durata e ammontare del trattamento
La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale. Il trattamento viene concesso per periodi non superiori a 12 mesi. Ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale verrà riconosciuta una indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.
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Contributi
Per quanto riguarda gli aspetti contributivi, le imprese che presentano domanda di fruizione della Cigs devono versare un contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- l’aliquota sale al 12% oltre il predetto limite di 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile:
- aliquota sale al 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Per quanto riguarda la contribuzione figurativa, trova applicazione l’ex art. 6 del Dlgs n. 148/2015, il quale prevede che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura. Per tali periodi, la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione salariale.
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