Con il Jobs Act è stato emanato anche un Decreto Legislativo di riordino degli ammortizzatori sociali contenente novità normative in tema di Cassa integrazione e nuovi adempimenti. Il 24 settembre è entrato in vigore il provvedimento normativo di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo n. 148/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 53).
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Ad oggi, tuttavia, mancando ancora le istruzioni operative e per questo il Presidente della Fondazione Studi CdL, Rosario De Luca chiede con urgenza un intervento di prassi da parte dell’INPS. De Luca spiega le difficoltà incontrate a seguito della Riforma degli ammortizzatori sociali da parte degli operatori del settore, delle aziende e dei loro consulenti:
«Ad oltre un mese dal completamento del piano di riforma del diritto del lavoro, meglio conosciuto sotto il nome di “Jobs Act”, gli operatori del settore, le aziende e i loro consulenti, si trovano a dover fare i conti con i primi adempimenti operativi. Ma senza istruzioni operative».
Ad esempio:
«Le imprese edili e lapidee del settore artigiano si stanno infatti ancora chiedendo se l’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni del lavoratore è requisito essenziale per il trattamento ordinario di Cassa integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili – intemperie stagionali ad esempio – attestato che la norma, all’art. 1 c. 2, evidenzi che non è richiesto solo nel settore industriale».
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I principali dubbi riguardano:
- l’interpretazione letterale della norma che sembra prevedere un diverso trattamento, a parità di situazione, per i lavoratori dipendenti del settore artigianale, per i quali occorre un ulteriore requisito rispetto alla normativa previgente, per l’accesso alla prestazione di sostegno rispetto invece ai dipendenti del settore industriale;
- se un nuovo evento richiesto dopo il 24 settembre, data di entrata in vigore delle nuove norme, rientri nel computo del vecchio o del nuovo limite delle 52 settimane di intervento nel biennio.
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