Non è più necessario attendere il provvedimento di sfratto, basta la risoluzione del contratto per l’esenzione IRPEF sulla locazione di un immobile in cui l’inquilino non paga l’affitto: è un’apertura dell’Agenzia delle Entrate, contenuta in un documento di indicazioni operative agli uffici del luglio 2015, con il preciso obiettivo di deflazionare il contenzioso andando incontro ai contribuenti gravati dalle tasse su immobili con morosità dell’inquilino.
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Cosa dice la legge
La morosità non è motivo sufficiente per non pagare l’IRPEF sulle locazioni, che in base a un’interpretazione letterale della norma (articolo 26 del Dpr 917/1986), va versata indipendente dall’effettiva percezione del canone. L’esenzione scatta solo con il provvedimento di sfratto: sui periodi precedenti nei quali il proprietario non ha incassato l’affitto è riconosciuto un credito d’imposta. Significa che prima si paga e poi si recuperano le eventuali somme versate su canoni non incassati.
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Cosa chiede il Fisco
Di fatto, complice la crisi economica, negli ultimi anni numerosi contribuenti non hanno versato l’IRPEF sugli affitti non incassati, pur in assenza di sfratto. L’Agenzia delle Entrate ha quindi deciso di applicare l’esenzione se almeno il contratto di locazione si è concluso (senza quindi aspettare il procedimento giudiziale), da comprovarsi tramite convalida di sfratto per morosità o anche solo clausola risolutiva presente nel contratto (che consente lo sfratto in caso di morosità). In questo caso, il contratto può considerarsi validamente concluso, e il proprietario può non dichiarare la relativa IRPEF. Per eventuali canoni non incassati in periodo precedenti alla risoluzione del contratto, invece, continua ad applicarsi il recupero tramite credito di imposta.