Ultime ore per la remissione in bonis, ossia la possibilità per le imprese di sanare ritardi e omissioni relativi a comunicazioni obbligatorie e pratiche per ottenere benefici fiscali, che va effettuata entro il 30 settembre: è la scadenza prevista dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, in base al quale il contribuente paga una sanzione fissa di 258 euro.
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La remissione in bonis è consentita a società di capitale che hanno deciso di optare per la “trasparenza fiscale” per il triennio 2014-2016 senza aver presentato il modello per comunicare la scelta entro il 31 dicembre 2014, nonché agli enti e alle società controllanti che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento dell’IVA di gruppo per l’anno 2015 ma non hanno trasmesso il modello IVA 26 entro il 16 febbraio 2015. Ammessi anche gli enti associativi che hanno trascurato di trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello EAS nei tempi previsti (60 giorni dalla costituzione per gli enti “nuovi”, il 31 marzo di ogni anno per variazione dei dati precedentemente comunicati).
=>Confronta con il ravvedimento operoso
Non rientrano nella remissione in bonis le scelte fiscali inserite in dichiarazione dei redditi, per le quali il Decreto Semplificazioni ha abolito tutte le altre comunicazioni al Fisco. Dal prossimo anno, anche la scelta per la trasparenza fiscale andrà in UNICO, e con ogni probabilità uscirà dunque dal perimetro della remissione in bonis.
=> Scadenze fiscali: IVA, IRAP e UNICO 2015
Questo istituto si applica sempre a condizione che la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Il ravvedimento è possibile entro i termini della prima dichiarazione utile, dunque entro il prossimo 30 settembre (termine per la presentazione di UNICO 2015) per le eventuali violazioni relative al 2014. La sanzione va versata contestualmente alla comunicazione, attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 8114.