Per richiedere al Fisco il rimborso di un’imposta versata in eccesso o non dovuta (es.: acconti di imposta e TFR) bisogna essere tempestivi, rispettando i termini di prescrizione previsti in questo caso (entro 48 mesi) e non quelli di decadenza ordinari (10 anni): lo stabilisce la Cassazione, con sentenza n. 16.617 del 7 agosto 2015, su un caso di una richiesta di rimborso relativa ad.
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Nel caso in oggetto, la Corte ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, che rifiutava il rimborso in nome del superamento dei termini di prescrizione, da considerarsi in questo caso pari a 48 mesi (articolo 38 del Dpr 602/1973). Il contribuente, invece, chiedeva l’applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale (articolo 2.946 del codice civile).
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La Cassazione ha ribadito un orientamento già espresso, per cui in tema di rimborso per versamenti in eccesso effettuati dal contribuente il riferimento resta l‘articolo 38 del Dpr 602/1973 , che specifica il campo di applicazione: errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. Il caso in esame, pagamento non dovuto (indebito oggettivo), secondo la Corte ricade senz’altro nella nozione di “inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento“.
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E’ il contribuente che deve presentare istanza di rimborso tassativamente entro il termine di 48 mesi, che ha valenza generale,
«riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento risulti in tutto o in parte non dovuto».