Dopo che il Jobs Act ha esteso a tutti i lavoratori dipendenti il congedo parentale a ore e dopo l’aggiornamento nello scorso luglio del sistema al fine di accogliere le richieste online, la circolare INPS n. 152/2015 ha fornito le istruzioni per fruire del congedo parentale su base oraria fino ai 12 anni del figlio, con retribuzione del 30% fino ai 6 anni. Il Dlgs 80/2015 ha infatti esteso tale diritto in costanza di rapporto di lavoro anche in mancanza di specifica previsione contrattuale, almeno per il 2016.
Durata
E’ possibile alternare e sommare le due formule di congedo, frazionato o giornaliero (utilizzando due diverse procedure online) ma la durata complessiva del congedo parentale resta tuttavia quella consueta, ossia sei mesi: la modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale: restano invariati i limiti complessivi e individuali entro cui genitori dipendenti possono assentarsi dal lavoro.
Cumulabilità
Il congedo parentale su base oraria è cumulabile con permessi e riposi disciplinati da disposizioni diverse dal T.U. come ad esempio quelli della Legge 104, quando fruiti in modalità oraria. Lo specifica il messaggio INPS 6704/2015, che rettifica quanto indicato nella circolare n. 152/2015 al par. 2.1 ultimo capoverso, in cui si fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”. Il congedo a ore non è invece cumulabile con i riposi giornalieri per allattamento ed i permessi orari per assistenza ai figli disabili.
Notifica
“Il genitore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale con due giorni di preavviso indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.
La domanda
La domanda di congedo a ore si presenta mediante specifica procedura telematica con PIN dispositivo, tra i servizi INPS (“Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” > “Maternità” > “Acquisizione domanda”). Ogni domanda di congedo a ore si riferisce ad un singolo mese solare. Se serve, quindi, bisogna presentare una domanda per ogni periodo che ricade in un diverso mese solare. Nella domanda il genitore specifica:
- congedo richiesto in base a contrattazione o criterio generale;
- numero di giornate intere (somma delle mezze giornate);
- periodo di inizio e fine (arco di tempo: il primo e l’ultimo per i giorni sparsi).
La domanda potrà essere acquisita anche tramite contact center integrato (numero verde 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da cellulare a pagamento) e patronati.
Quando si presenta una nuova domanda di congedo a ore, successiva alla prima, l’applicazione consente di scegliere tra due opzioni:
- “replicare” l’intera domanda e modificarne solo le parti di interesse;
- presentare una nuova domanda con un nuovo periodo di congedo all’interno della domanda replicata, senza ripercorrere le pagine relative ad altri dati.
Istanze 2016
Il rischio per chi fa domanda da gennaio è che la procedura respinga la domanda in quanto non ancora aggiornato al 2016: mentre la scheda riepilogativa connessa alla procedura indichi infatti la possibilità di fruizione del congedo a ore anche nel 2016 per effetto della Legge di Stabilità, l’introduzione all’istanza riporta ancora come, date di esempio, quelle 2015. Si attende pertanto una conferma da parte dell’INPS della piena operatività della procedura, tramite sito INPS e tramite pagina Facebook (INPS per la famiglia).
Calcolo ore
Quante ore si possono richiedere in una giornata? Se non ci sono indicazioni specifiche nel proprio contratto collettivo, il congedo parentale ad ore deve essere fruito per mezza giornata lavorativa. Tutte le casistiche sono indicate al punto 4 della circolare. In pratica, senza indicazione nel contratto collettivo, invece che di singole ore il congedo debba essere richiesto per il 50% del proprio orario di lavoro consueto.
“In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero”.
Esempi
Se si richiedono 4 mezze giornate, bisognerà indicare il numero di giornate intere, ossia 2. Se tali giorni sono scaglionati nel tempo (ma sempre nel’arco di un mese) bisognerà indicare come periodo quello rientrante tra il primo e l’ultimo giorno in cui si richiede il congedo frazionato.
1. In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.2. Assenza di contrattazione collettiva – la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.
Computo
Calcolo e indennizzo del congedo a ore avvengono comunque su base giornaliera (con la settimana corta restano esclusi i sabati e le domeniche. Il monte ore a cui va equiparata la giornata lavorativa è prevista dai contratti collettivi; diversamente si prede a l’orario medio giornaliero previsto dal contratto, per il periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente a quello dell congedo.