Presentare istanza contro le cartelle Equitalia con motivazioni pretestuose, al solo scopo di arrivare al silenzio assenso che fa scattare l’annullamento della cartella, non sarà più possibile: lo prevedono le modifiche inserite nel decreto di Riforma della Riscossione approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 26 giugno in attuazione delle Delega Fiscale.
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Tecnicamente, vengono modificati i commi 537-545 della legge 228/2012 (la finanziaria 2013), relativi apppunto alla riscossione. E’ abrogata la lettera f del comma 537, in base alla quale il contribuente può opporsi al pagamento della cartelle Equitalia o di altri agenti della riscossione per «qualsiasi altra causa di esigibilità del credito», oltre a quelle codificate (prescrizione o decadenza, sgravio emesso dall’ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza, pagamento effettuato). Una sorta di “clausola aperta di inesigibilità», che il legislatore elimina con il preciso scopo di «evitare la presentazione di istanze dilatorie», che di fatto rappresentano un «uso strumentale dell’istituto».
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Viene soppresso il termine di 60 giorni entro il quale l’ente creditore deve rispondere alla dichiarazione del debitore, considerando che limitava l’opreatività dell’ente creditore. E si modifica anche il termine di 200 giorni entro il quale la mancata risposta significa l’annullamento della cartella, facendolo decorrere da quando il creditore non comunica l’esito dell’esame della dichiarazione.
Infine, viene cancellata la possibilità di ripresentare la dichiarazione (con cui si contesta la cartella). In pratica, l’ente creditore ha più tempo e modalità semplificate per rispondere a tutte le istanze presentate, mentre il contribuente ha nuovi paletti per potesri opporre al pagamento di una cartella esattoriale. (Fonte: decreto semplificazioni sulla riscossione)