Ristrutturazione tetto seconda casa: quali bonus?

Risposta di Barbara Weisz

29 Novembre 2024 09:30

Annamaria chiede:

Per la coibentazione del tetto di una seconda casa posso ottenere qualche aiuto o bonus?

La coibentazione del tetto rientra fra gli interventi ammessi alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sugli involucri degli edifici. Il riferimento normativo è l’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013.

Dal 2025, in base alla formulazione del disegno di legge della Manovra attualmente all’esame del Parlamento, la detrazione che nel 2024 è al 65%, l’anno prossimo scenderà al rimanendo al 50% per le prime case ed al 36% per le seconde case.

Se lei ha già realizzato gli interventi nel 2024, pagando e fatturando i lavori, può ancora detrarre dall’IRPEF il 65% della spesa, fino a una detrazione massima di 60mila euro. Ancora per quest’anno, peraltro, non rileva il fatto che l’immobile sia una prima o una seconda casa.

Un utile strumento di consultazione è rappresentato dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali  per il risparmio energetico, che nel capitolo sugli interventi ammessi comprende i lavori per  il miglioramento termico dell’edificio, come coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi). La detrazione è ripartita in dieci quote annuali in dichiarazione dei redditi e si può applicare alle spese per i lavori edilizi e a quelle per le prestazioni professionali.

Il punto è che, per applicarla, ci vogliono una serie di documenti rilasciati da tecnici abilitati: asseverazione, attestato di prestazione energetica APE e scheda informativa sugli interventi realizzati, che vanno inviati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

I pagamenti vanno effettuati attraverso bonifico bancario in cui vanno indicati i seguenti elementi: causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). E serve naturalmente la fattura intestata a lei, con le stesse indicazioni del bonifico.

Se lei non ha effettuato questi adempimenti, oppure non ha utilizzato come strumento di pagamento il bonifico specifico, non può utilizzare l’agevolazione.

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Risposta di Barbara Weisz