Volendo aggiungere un pacco batterie al mio impianto fotovoltaico incentivato dal secondo conto energia e avendo anche lo scambio sul posto, mi chiedo se posso portare in detrazione la spesa sia della batteria che dell’inverter che devo sostituire con uno idoneo.
Nel suo caso, sembra che ci siano le condizioni per applicare all’acquisto di sistemi di accumulo la detrazione del 50%, fino a un tetto di spesa di 96mila euro, prevista dall’articolo 16 bis del TUIR il testo unico delle imposte sui redditi.
In termini più semplici, si tratta della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che si applica anche all’acquisto dei pannelli fotovoltaici.
Ci sono diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate che chiariscono l’applicabilità anche all’acquisto dei sistemi di accumulo.
La risposta a interpello 8/2018 chiarisce che l’installazione del sistema è ammessa alla detrazione se «contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità».
Lei ha installato batterie e inverter su un impianto esistente, di conseguenza direi che rientrare nel campo di applicazione della detrazione.
Per quanto riguarda lo scambio sul posto, ci sono diversi documenti di prassi (ad esempio la risoluzione 22/E del 2013) che ne sanciscono la cumulabilità con la detrazione. Lo scambio sul posto non è compatibile con le tariffe incentivanti del conto energia ma non ci sono preclusioni in relazione alla detrazione sull’acquisto.
Per quanto riguarda infine la compatibilità con il secondo Conto Energia, la questione è complessa. E richiede probabilmente una consulenza specialistica per valutare nel caso specifico quale riferimento di prassi prendere a riferimento.
La delibera ARERA (574/2014/R/EEL) limitava l’incompatibilità con la detrazione edilizia agli impianti incentivati con primo Conto Energia. Poi, la circolare delle Entrate n.13/2019 ha sancito invece la non applicabilità a tutti i casi di tariffa incentivante, quindi anche al secondo conto energia.
Una nota ANIE del 12 febbraio 2020, tuttavia, esclude la compatibilità solo con il primo Conto Energia.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi