In forza di quale norma o disposizione di legge un credito di un ente locale (Titolo I e Titolo II) viene trasformato in un credito compensabile da parte di soggetti privati e imprese mediante piattaforma PCC del MEF?
La possibilità per i soggetti privati e le imprese di compensare debiti fiscali con crediti verso la PA, inclusi gli enti locali (Titolo I e Titolo II), tramite la piattaforma PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) del MEF, è disciplinata dall’articolo 12, comma 7-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.
Normativa sulle compensazioni tra debiti e crediti PA
L’articolo 12, comma 7-bis, del Decreto Legge n. 66/2014 stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, tributi, contributi e altre entrate pubbliche), attraverso l’utilizzo della piattaforma PCC gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Questa disposizione permette quindi ai creditori delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi enti locali (per crediti di Titolo I – entrate tributarie e Titolo II – trasferimenti e proventi derivanti da entrate extra-tributarie), di utilizzare i crediti certificati per estinguere i debiti fiscali nei confronti dell’Erario, evitando così la necessità di attendere i tempi di pagamento della PA.
Certificazione e utilizzo crediti
La piattaforma consente la certificazione dei crediti, ovvero il riconoscimento ufficiale della validità di questi crediti da parte della Pubblica Amministrazione, che rende i crediti stessi compensabili con debiti fiscali.
Il processo prevede che, una volta ottenuta la certificazione del credito, il soggetto titolare possa richiedere la compensazione tramite F24 o altri meccanismi previsti dalla normativa fiscale.
Le novità 2024 sulle compensazioni dei crediti
La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 197/2023), che modifica e integra le norme preesistenti in materia di compensazione di crediti e debiti fiscali. Bloccate anche le compensazioni in presenza di debiti superiori ai 100mila euro, a partire dal 1° luglio 2024.
La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 chiarisce il rapporto tra il nuovo divieto e quello disciplinato dall’articolo 31 del dl n. 78/2010, per i crediti erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo:
- se i carichi sono superiori a 1.500 ma entro 100mila euro, si applica l’articolo 31 del dl n. 78/2010;
- se i carichi superano 100mila euro, si applica il nuovo divieto.
La nuova normativa 2024 stabilisce che, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 100mila euro, le compensazioni tramite modello F24 sono sospese fino all’estinzione dei debiti stessi. Per i crediti edilizi scatta con cartelle complessivamente pari ad almeno 10mila euro.
Questo significa che, anche se un soggetto privato o un’impresa ha crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione (inclusi enti locali), tali crediti non possono essere utilizzati per compensare debiti fiscali fino a quando non saranno estinti i debiti a ruolo.
La sospensione delle compensazioni si applica a tutte le forme di compensazione che utilizzano il modello F24, inclusi i crediti certificati tramite la PCC.
Compensazioni con i contributi INPS e INAIL
La Manovra 2024 – articolo 1, comma 97, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – ha inoltre modificato il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per quanto concerne la compensazione di crediti contributivi tramite modello F24.
La compensazione orizzontale e verticale è ammessa dopo la scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche da cui emerge il credito (per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto).
Tuttavia, in assenza dei provvedimenti attuativi, per ora valgono le regole previgenti.
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