Detrazioni recupero patrimonio edilizio: massimale per unità

Risposta di Anna Fabi

8 Luglio 2024 11:24

Roberto chiede:

Dal 2014 ad oggi ho speso € 92.000,00 come “Recupero patrimonio edilizio” per la mia abitazione, usufruendo delle detrazioni di imposta spettanti. Adesso dovrei sostituire il portone di casa e alcune finestre. Considerato che per le spese del 2014 ho già usufruito dei 10 anni di detrazioni posso imputare i costi alla medesima voce (supererei l’importo di € 96.000)? Oppure che soluzioni posso adottare? Eventualmente occorre “pratica ENEA”?

Nell’ambito del “Bonus Ristrutturazioni“, oggi con detrazione del 50% dell’IRPEF (scenderà al 30% dal 2028 al 2033, fino a un massimo di spesa di 48mila euro) fruibile in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo, il massimale di spesa di € 96.000 si applica in effetti in riferimento all’unità immobiliare.

Di norma, il limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze, ma se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per calcolare il limite di spesa detraibile si deve tenere conto anche del pregresso.

Il regime di detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio è regolato dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e prevede una soglia massima di spesa agevolabile per una alla singola unità immobiliare nell’intero periodo in cui si effettuano i lavori (se collegati tra loro, quindi, anche a distanza di anni).

Nel suo caso, avendo già speso € 92.000 e considerando che il limite per le detrazioni è di € 96.000, ci sono più soluzioni possibili:

  • limitarsi a interventi entro la soglia del massimale;
  • verificare se i nuovi lavori possono essere considerati autonomi e non mera prosecuzione di lavori precedenti;
  • beneficiare di altre agevolazioni.

Un intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta in base alla normativa vigente (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2) o con autocertificazione in caso di lavori senza bisogno di titolo abilitativo.

Di norma, per il portone di casa si utilizza il cosiddetto Bonus Sicurezza (“Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, previsto dall’articolo 16-bis del DPR 917/86) che di fatto rientra nell’agevolazione al 50%. Per finestre e infissi, invece, ci possono essere più strade percorribili a seconda del caso.

Verifichi anche se, in base al tipo di intervento che intende effettuare, la spesa per la sostituzione del portone di casa e delle finestre possa rientrare nell’Ecobonus, che prevede detrazioni per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, comprendo fino al 65% delle spese sostenute, con limiti di spesa specifici per ogni tipo di intervento.

Se decide di optare per l’Ecobonus, è necessario inviare anche una comunicazione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). La pratica è obbligatoria per gli interventi di riqualificazione energetica che beneficiano di una qualunque delle detrazioni fiscali oggi in vigore.

In ultima analisi, le suggeriamo di contattare un consulente fiscale o un tecnico specializzato per analizzare nel dettaglio la sua situazione e determinare la strategia migliore per ottenere il massimo beneficio fiscale possibile.

Per ulteriori chiarimenti e aggiornamenti normativi, può consultare la guida 2024 realizzata dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni in dichiarazione dei redditi, con tutti gli aggiornamenti normativi del caso.

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Risposta di Anna Fabi