I compensi di una società sportiva dilettantistica sono redditi esenti da imposte o sono imponibili IRPEF nel 730? Da quale soglia? Cosa è cambiato con la riforma del lavoro sportivo da questo punto di vista?
La normativa italiana sui compensi erogati dalle ASD ha subito importanti modifiche con la riforma del lavoro sportivo. Dallo scorso anno, infatti, i redditi percepiti dai dipendenti e collaboratori sportivi dilettantistici sono soggetti a una nuova disciplina fiscale.
Prima della riforma, quelli fino a 10.000 euro annui erano esenti da imposte mentre invece, a partire dal 1° luglio 2023 (con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2021), le agevolazioni sono state rimodulate.
- Nuova soglia di esenzione: la soglia di esenzione è stata aumentata a 15.000 euro ma solo per i compensi percepiti da atleti, allenatori e dirigenti che svolgono attività sportiva dilettantistica. I compensi eccedenti questa soglia sono imponibili secondo le aliquote IRPEF ordinarie.
- Esenzione parziale: i compensi fino a 15.000 euro annui sono esenti da imposte nei casi sopra esposti, ma dai 5mila euro in su sono comunque dovuti i contributi previdenziali.
- Imponibilità progressiva: superato il limite dei 15mila euro i compensi sono soggetti anche IRPEF, con la progressività tipica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (ossia agli scaglioni).
Per riassumere:
- fino a 5.000 euro di compensi annui c’è l’esenzione contributiva e fiscale;
- da 5.000 a 15.000 c’è il solo esonero degli oneri fiscali;
- da 15.000 euro è previsto l’obbligo di versamento di contributi e tasse.
Tra 5.000 e 15.000 euro c’è dunque obbligo di copertura previdenziale mentre non è fiscalmente imponibile lo scaglione di reddito sportivo da 10.000 a 15.000 euro. Quindi, se i compensi totali percepiti superano i 15.000 euro, la parte eccedente sarà imponibile IRPEF e dovrà essere riportata nella dichiarazione dei redditi.
La nuova soglia per l’esonero IRPEF applicata a partire da luglio 2023 deve essere applicata per tutto l’anno d’imposta, in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (cfr.: risposta n. 474/2023).
Tutte le novità della riforma del lavoro sportivo
La riforma del lavoro sportivo dilettantistico (contenuta nel decreto legislativo 163/2022, come modificato dal decreto correttivo 120/2023) ha introdotto anche altre novità. I correttivi hanno tentato di regolarizzare e rendere più trasparente il settore, garantendo al contempo maggiori tutele ai lavoratori sportivi.
Nel decreto correttivo della riforma, ad esempio, si specifica che la platea degli interessati è quella che rigurda atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e altri tesserati che svolgono una mansione inclusa nell’elenco tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
Di seguito, una sintesi delle principali novità della riforma.
- Trattamento fiscale unificato: come abbiamo visto, i compensi sportivi sono ora soggetti a una disciplina fiscale unificata, che prevede la parziale esenzione e l’imponibilità oltre una certa soglia.
- Regime contributivo: è stato poi introdotto un regime contributivo obbligatorio per i collaboratori sportivi, con l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali per i compensi superiori a 5.000 euro annui.
- Contrattualizzazione: la riforma ha infine incentivato la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro sportivo, per garantire maggiore tutela ai lavoratori.
Ad esempio, nella nozione di lavoratore sportivo entrano nuove figure, strumentali allo svolgimento delle attività sportive (manager, addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori, data scientists e collaboratori tesserati). In questo ambito, i rapporti lavoro sportivo autonomo (collaborazione coordinata e continuativa) nell’area del dilettantismo non possono superare le 24 ore settimanali (escluse le manifestazioni sportive) ed i volontari possono ricevere rimborsi spese mensili fino a 150 euro.
In conclusione, la riforma del lavoro sportivo ha ridefinito il quadro fiscale dei compensi per le società sportive dilettantistiche, introducendo una nuova soglia di esenzione ma anche una più estesa imponibilità dei compensi più elevati.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi