Sismabonus acquisti in 10 anni dal 2024

Risposta di Barbara Weisz

10 Giugno 2024 10:32

Andrea chiede:

La nuova disposizione contenuta nel Decreto Superbonus (DL 39/2024) prevede la ripartizione della detrazione su 10 anni anche in relazione agli acquisti di case antisismiche, ma a partire dalle spese sostenute nel 2024.

Se acquisto un immobile antisismico con rogito a fine 2024 da un’impresa di costruzioni che ha iniziato i lavori ad inizio 2023, in quanti anni posso detrarre il sismabonus acquisti all’85%? In 5 anni o 10 anni? Su Normattiva non vedo modifiche all’art.16 del DL 4 giugno 2013, n. 63.

Le confermo che l’allungamento della detrazione in dieci anni riguarda anche il Sismabonus acquisti. Il decreto legge 39/2024, infatti, impatta sia sul Supersismabonus sia sull’agevolazione ordinaria all’85% per interventi dal 1° gennaio 2024.

Quindi, con la compravendita rogitata nel 2024 si può applicare il bonus ripartendo la detrazione in dieci quote annuali di paei importo in dichiarazione dei redditi, a partire dal periodo d’imposta 2024.

La disposizione è contenuta nel comma 4 dell’articolo 4-bis, in base al quale per le spese sostenute a partire dal 2024 la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nei seguenti casi:

  • interventi a cui è stato applicato il Superbonus, elencati negli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 34/2020, e comprendono anche il supersismabonus acquisti;
  • interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del dl 63/2013, tra cui il Sismabonus acquisti all’85%.

Lei non vede modifiche al DL 63/2013 perché il DL 39/2024 non ne cambia il testo ma prevede che agli interventi edilizi antisismici che vi sono elencati si applichi la ripartizione della detrazione in dieci anni. Il testo del sopra citato comma 4 dell’articolo 4:

Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

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Risposta di Barbara Weisz