Occorre inserire i terreni agricoli in DSU per la richiesta ISEE? Dai CAF ho pareri discordanti in merito. Potete aiutarmi?
Ai fini ISEE, i terreni agricoli devono essere inclusi nel patrimonio immobiliare dichiarato nella DSU. Lo prevede il DPCM 159/2013 (all’articolo 5), che disciplina le modalità di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Nella circolare attuativa n. 171 del 2014, anche l’INPS specifica che i terreni agricoli devono essere inclusi nel patrimonio immobiliare.
Per inserire correttamente i terreni agricoli nella DSU, è necessario riportare:
- il valore catastale dei terreni calcolato sulla base della rendita catastale rivalutata (con percentuale variabile a seconda della natura del terreno);
- la posizione catastale e la tipologia del terreno.
I pareri discordanti dei CAF possono derivare da interpretazioni diverse o documenti di prassi non uniformemente recepiti. Tuttavia, la normativa è chiara nel richiedere l’inclusione dei terreni agricoli nel patrimonio immobiliare dichiarato nella DSU per il calcolo dell’ISEE.
In base alle istruzioni ministeriali 2024, nella DSU per il rilascio o rinnovo dell’ISEE i terreni agricoli devono essere dichiarati nella Sezione II della DSU, dedicata al patrimonio immobiliare: Modulo 1 – Quadro FC3 – Patrimonio immobiliare, Rigo 1, codice TA.
La vera differenza risiede semmai nella natura del terreno agricolo. Ai fini ISEE, quelli dei coltivatori diretti godono di un trattamento agevolato:
- i semplici proprietari devono dichiarare il valore catastale rivalutato al 100%;
- i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali possono beneficiare di una riduzione del 50% del valore dei terreni posseduti e coltivati direttamente.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi