Ho attuato un intervento di Superbonus e ulteriori lavori con Bonus Ristrutturazioni al 50% superando di poco il massimale di 96mila euro: posso rinunciare alla detrazione sulla quota scoperta per non perdere l’agevolazione? Le spese che sforano il massimale dell’anno d’imposta si perdono o si possono cedere?
La detrazione edilizia si applica fino a un tetto massima di spesa, oltre il quale gli acquisti non sono più agevolati. E’ corretta la soluzione che lei prospetta: può applicare il Bonus Ristrutturazioni al 50% fino a concorrenza del tetto di spesa, in questo caso pari a 96mila euro.
Trova tutte le regole applicative nella Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate.
Lo stesso meccanismo vale per i lavori ammessi al Superbonus, per i quali può utilizzare il beneficio fiscale fino al tetto di spesa, ma l’agevolazione sulla parte di spesa che lo sfora inevitabilmente si perde.
In altri termini, per le detrazioni fiscali che prevedono un tetto massimo di spesa, si perde l’agevolazione solo sulla quota eccedente: lei può dunque utilizzare la detrazione pluriennale sulle spese fino a 96mila euro, mentre non applicherà alcuna detrazione per quelle che superano in massimale agevolabile.
Ci sono interventi edilizi che non prevedono tetti di spesa mentre altri hanno una soglia massima, come i lavori di recupero edilizio di edifici esistenti e la manutenzione straordinaria (96mila complessivi nell’anno d’imposta) e quelli che rientrano nel Superbonus (con massimali legati alla tipologia di lavoro eseguito).
Tecnicamente, si possono portare in detrazione differenti agevolazioni per lavori diversi, godendo della somma dei massimali laddove ricadano in agevolazioni differenti, mentre le spese si cumulano e rispondono allo stesso massimale quando afferiscono alla medesima tipologia di agevolazione (ad esempio, il Bonus Ristrutturazioni al 50%).
Per la fruizione effettiva, ovviamente, vede avere anche sufficiente capienza IRPEF per scalare la quota annuale di detrazione, che altrimenti si perde (non si può “rimandare” ad una successiva annualità: o si gode nell’anno di spettanza o si perde, saltando le rate annuali di detrazione spettante fin quando si avrà capienza fiscale).
Le ricordo infine che, in tutti i casi, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante, bancario o postale, dal quale risultano causale del versamento e codice fiscale dei beneficiari della detrazione e del pagamento. Sul bonifico viene operata la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Il contribuente deve conservare ricevuta del bonifico, fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz