E’ ancora attivo il credito di imposta al 50% (introdotto dalla legge 205/2017, art.1 comma 924) sulle commissioni POS per esercenti distributori di carburante (anno d’imposta 2023)?
Il credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate sulle transazioni tramite POS per i distributori di carburante, introdotto dall’art. 1, comma 924 della Legge 205/2017, come modificato dall’articolo 16 della Legge 58/2019) è ancora attivo per l’anno d’imposta 2023.
Il bonus POS mira a favorire l’uso di pagamenti tracciabili e permette ancor oggi ai gestori di impianti (pompe di benzina, ecc.) di ottenere un bonus sui pagamenti elettronici per la vendita al cliente finale di rifornimento di benzina, diesel ecc.
Altre operazioni e servizi, come il lavaggio auto o la vendita di prodotti diversi dal carburante, non sono invece ammissibili al tax credit.
Nel caso in cui le commissioni non siano contabilizzate separatamente, il credito spetta in proporzione al volume d’affari derivante dalle cessioni di carburante rispetto al volume d’affari complessivo dell’esercente. Inoltre, il credito d’imposta è considerato un sussidio in regime “de minimis”, quindi deve rispettare i limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Il bonus va riportato nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta in cui è maturato e può essere utilizzato in compensazione tramite il codice tributo “6896” da riportare nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’anno di sostenimento della spesa.
Il credito può infatti essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato.
Per ulteriori dettagli e chiarimenti, si consiglia di consultare i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 e la risoluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019.
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