In dichiarazione dei redditi, in quale misura spettano le detrazioni per le spese ordinarie per i figli a carico al genitore separato con percentuale di spese straordinarie a carico pari al 25% (stabilita dal Tribunale)?
La detrazione spetta al genitore che ha effettivamente sostenuto la spesa, se risulta intestatario della fattura.
Non rileva l’accordo economico previsto dalla sentenza divorzile, ma su questo punto sono necessarie ulteriori verifiche perché potrebbero intervenire elementi relativi al suo caso specifico e alle disposizioni stabilite dal giudice.
Di norma, la detrazione spetta a chi ha sostenuto le spese, se questo dato risulta dalla fattura. Se però il pagamento è stato effettuato dal figlio (ad esempio, un maggiorenne a carico dei genitori), la detrazione va ripartita in ugual misura fra i due genitori.
La detrazione spetta al genitore pagante se è anche l’intestatario della fattura, mentre se il documento fiscale è intestato al figlio allora la detrazione è ripartita in base alla percentuale del carico di famiglia. I genitori possono anche ripartire le spese in misura diversa dal 50%, annotando nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
Inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.
Lo stesso criterio si applica anche alle detrazioni per i figli a carico previste dall’articolo 12 del Tuir, che dopo l’introduzione dell’Assegno unico sono previste solo per i figli sopra i 21 anni. Anche in questo caso la detrazione si divide al 50% fra i due genitori, che comunque possono arrivare a un accordo diverso. Ad esempio se uno dei due non ha capienza fiscale sufficiente, è possibile assegnare la detrazione interamente all’altro genitore.
Questa regola è contenuta nelle circolari 15/2007 e 19/2012, che contengono anche una differenziazione basata sull’affidamento dei figli, poi superata dal quadro normativo modificato dall’Assegno unico: lo strumento sostituisce la detrazione per figli a carico, che il TUIR riconosce solo sopra i 21 anni, mentre i i figli maggiorenni non sono affidati a nessuno dei due genitori e quindi, nel caso in cui abbiano più di 21 anni e siano a carico, si applica la regola sopra esposta della divisione al 50%.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz