Nel 2024 la cessione di un immobile posseduto da un soggetto in regime forfettario può generare plusvalenza oppure risultano sempre applicabili le indicazioni della circolare 10/E del 4.4.2016 secondo la quale le plus e le minusvalenze non hanno rilievo fiscale? L’importo della fattura che genera la plusvalenza concorre a raggiungere il limite degli 85 mila euro?
Le confermo che plusvalenze e minusvalenze non hanno rilievo fiscale ai fini del regime forfettario.
L’imposta sostitutiva del 15% si paga con riferimento all’attività ordinaria, esercitata nell’ambito del codice ATECO a cui si riferisce l’attività svolta.
Se la Partita IVA esercita diverse attività applicherà diversi coefficienti per calcolare l’imponibile su cui applicare l’aliquota fiscale agevolata. Ma in nessun caso non rientrano nel fatturato gli introiti derivanti dalla vendita di un immobile.
Le regole per la determinazione dell’imponibile sono contenute nel comma 64 della manovra 2015 (legge 190/2014). I contribuenti forfettari, si legge:
«determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività» corrispondente, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile «si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive» pari al 15%.
Contrariamente a quanto era stato previsto dalle precedenti legislazioni sui regimi forfettari (ad esempio, l’ex regime dei minimi), la legge «non contiene riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze», rileva l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/2016 da lei citata. E questo «consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale».
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Il documento di prassi contiene anche un riferimento specifico al caso degli immobili, che «a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del regime forfetario». Il reddito prodotto dagli immobili, siano strumentali o patrimoniali, «va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo».
In definitiva, la cessione dell’immobile non impatta sui ricavi del regime forfettario, è tassata separatamente e, pertanto, non concorre nemmeno a formare il tetto degli 85mila euro che consente di applicare la flat tax.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz